
Smaltimento dei rifiuti: cos’è e come funziona il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Marzo 4, 2025L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) rappresenta una svolta importante per la digitalizzazione e la trasparenza nella gestione dei rifiuti in Italia. Previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, questo strumento è progettato per monitorare in modo puntuale il ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento o al recupero. Ma chi sono i soggetti obbligati al RENTRI? In questo articolo faremo chiarezza sulle categorie coinvolte e sui criteri che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Cos’è il RENTRI?
Il RENTRI è un sistema telematico creato per sostituire gradualmente i registri cartacei e digitali utilizzati fino a oggi da imprese e operatori del settore ambientale. Il suo obiettivo principale è quello di assicurare la tracciabilità completa dei rifiuti lungo tutta la filiera, migliorando il controllo, la trasparenza e l’efficienza delle attività di gestione. La transizione al RENTRI segue un calendario preciso, con scadenze differenziate in base alla categoria dei soggetti coinvolti e alla dimensione dell’impresa.
RENTRI iscrizione: chi è obbligato?
Una delle domande più frequenti che le aziende del settore si pongono oggi è: “chi sono i soggetti obbligati al RENTRI?” La normativa individua diverse categorie di operatori e produttori che devono obbligatoriamente iscriversi al registro. Vediamole nel dettaglio:
1. Impianti di trattamento rifiuti
Tutti gli enti e le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI. Sono inclusi anche gli impianti che trattano i RAEE, un settore dove la tracciabilità è fondamentale per garantire il corretto recupero dei materiali.
2. Trasportatori di rifiuti
Anche chi raccoglie o trasporta rifiuti pericolosi o non pericolosi a titolo professionale deve iscriversi al RENTRI. Questo vale sia per aziende che svolgono attività di trasporto conto terzi sia per quelle che gestiscono la logistica internamente.
3. Commercianti e intermediari
I soggetti che operano come commercianti o intermediari di rifiuti senza detenere fisicamente i materiali sono anch’essi obbligati alla registrazione. Il monitoraggio digitale permette di verificare con precisione il flusso e la destinazione finale dei rifiuti.
4. Consorzi di filiera
I consorzi istituiti per la gestione di specifiche tipologie di rifiuti, come pile, accumulatori, pneumatici o RAEE, sono tenuti a iscriversi al RENTRI, contribuendo alla tracciabilità dei flussi gestiti nell’ambito collettivo.
5. Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi sono obbligati all’iscrizione se hanno più di 10 dipendenti e se l’attività da cui derivano i rifiuti è di tipo industriale, artigianale, o relativa a trattamenti di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e la depurazione delle acque reflue.
Chi non è obbligato a iscriversi al RENTRI
Sono esclusi dall’obbligo:
- Le imprese e gli enti con fino a 10 dipendenti che producono soltanto rifiuti non pericolosi, anche se provenienti dal recupero e smaltimento dei rifiuti, dai fanghi prodotti durante la potabilizzazione e il trattamento delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, e dai rifiuti generati dalla pulizia dei fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie.
- Gli enti, le imprese e i soggetti che non fanno parte di un’organizzazione formale, se producono solo rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca (come previsto dall’art. 2135 del Codice Civile. L’esclusione vale anche per chi genera rifiuti da costruzioni, demolizioni e scavi, da attività commerciali o di servizio, da strutture sanitarie, oppure da veicoli fuori uso.
Anche se non obbligati, questi soggetti possono iscriversi volontariamente al RENTRI per semplificare la gestione e garantire maggiore controllo documentale.
Come si calcola il numero di dipendenti
Ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, il numero di dipendenti si calcola considerando tutti i lavoratori subordinati (compresi part-time e stagionali) in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Titolari e soci sono conteggiati solo se risultano dipendenti a libro paga.
Ad esempio, se un’impresa deve iscriversi nel 2025, dovrà considerare il numero di dipendenti risultante al 31 dicembre 2024.
Le tempistiche di iscrizione al RENTRI
Il regolamento RENTRI è entrato ufficialmente in vigore il 15 giugno 2023, ma l’obbligo di iscrizione è suddiviso in più fasi, in base alla categoria e al numero di dipendenti. Ecco i tre principali scaglioni previsti:
- Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: devono iscriversi gli impianti di trattamento rifiuti, i trasportatori, i commercianti e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti e delegati.
- Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: è il turno delle imprese produttrici di rifiuti pericolosi, di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali, entrambe le categorie con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
- Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: dovranno iscriversi le imprese con fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi, i soggetti non inquadrabili come enti o imprese e tutti i produttori minori rientranti nelle categorie precedenti.
Le figure operative nel RENTRI
All’interno del RENTRI operano tre figure distinte:
- L’Operatore, ovvero il soggetto titolare dell’obbligo di iscrizione (impresa, ente presente in Indice PA, organizzazione).
- Il Rappresentante, persona fisica che accede al sistema per conto dell’operatore con poteri di rappresentanza.
- L’Incaricato, delegato dal rappresentante, che può essere anche esterno all’organizzazione, abilitato ad agire all’interno del portale RENTRI.
RAEE e RENTRI: una filiera da tracciare
I RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) rientrano pienamente nelle categorie di rifiuti soggette a tracciabilità tramite RENTRI. Le aziende che producono, trattano, trasportano o intermediano RAEE devono dunque prestare particolare attenzione a questo nuovo obbligo.
Noi di Sirmet siamo attivi dal 1986 nel trattamento dei RAEE e, da allora, ci impegniamo ogni giorno per offrire alle imprese e ai professionisti un supporto concreto e affidabile. I nostri impianti tecnologicamente avanzati ci permettono di gestire in modo sicuro ed efficiente ogni fase dello smaltimento. Ma non solo: affianchiamo i nostri clienti anche nella gestione e compilazione della documentazione necessaria, fornendo assistenza completa per rispettare tutti gli obblighi previsti dal RENTRI.
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